CE Marking


Il contrassegno CE ci informa che il prodotto risponde ai requisiti previsti dalle principali direttiv comunitarie. È obbligatorio per una vasta gamma di prodotti venduti all’interno o esportati verso l’Unione Europea.

Finalità

La dichiarazione di conformità CE e la marcatura CE sono il passaporto che permette ai prodotti la libera circolazione in Europa. L’esigenza di rimuovere le barriere tecniche che ostacolano la libera circolazione dei prodotti è infatti stabilita già nel “Trattato di Roma” del 1957 (Artt 100 & 30 – 36).

Chiunque voglia vendere i propri prodotti all’interno dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, deve provare la conformità dei prodotti in questione con le direttive europee. Ciò è valido anche per i produttori che vogliono importare prodotti da un Paese extra comunitario ad uno Stato membro dell’Unione.

Le Direttive sostituiscono gli standard in vigore nei singoli Paesi principalmente per quanto concerne la sicurezza.

Vantaggi

La marcatura CE su un prodotto:

indica che il prodotto può essere venduto legalmente all’interno dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo. Anche alcuni Paesi al di fuori della Comunità Europea cominciano a riconoscerlo, ma per ora senza porre l’obbligo (dunque resta su base volontaria).
garantisce che il prodotto può muoversi liberamente nel mercato unico europeo;
indica ai clienti che il prodotto risponde ai requisiti minimi di sicurezza e di qualità;
La conformità alle Direttive è un obbligo che vincola il produttore o il suo esportatore. Le pene stabilite per la mancata Marcatura CE di un prodotto possono essere severe.

L’evoluzione della Marcatura CE

Nel 1985 è stato affermato il principio per cui un prodotto legalmente commercializzato in uno Stato membro può essere legalmente commercializzato anche sul territorio degli altri Stati membri. Inoltre le esigenze di sicurezza, salute e tutela dell’ambiente dovevano procedere verso un’armonizzazione in tutta Europa, mediante le Direttive Comunitarie. L’adozione di una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione, in seguito definita “nuovo approccio”, è stato l’elemento determinate in questo processo di unificazione.

È stato infatti stabilito che:

Le direttive comunitarie che, una volta recepite dagli Stati assumono valore di legge cogente, fissano i requisiti essenziali di salute, sicurezza, igiene e protezione dell’ambiente.
Le specifiche tecniche supplementari sono definite da Norme Tecniche “armonizzate” elaborate dagli Istituti Europei di Normalizzazione -CEN, CENELEC ed ETSI- su mandato della Commissione. Tali norme debbono essere obbligatoriamente trasposte in norme tecniche nazionali, ed eventuali norme in conflitto debbono essere ritirate. Le norme tecniche non hanno carattere cogente; al costruttore che non le applica spetta il compito di dimostrare che il proprio prodotto soddisfi in altro modo i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle direttive. Viceversa, il prodotto realizzato sulla base delle norme armonizzate beneficia di una presunzione di conformità ai requisiti essenziali delle direttive.
In assenza di norme armonizzate, ed in via transitoria, gli Stati membri sono tenuti ad accettare come conformi ai requisiti essenziali i prodotti eseguiti secondo le norme d’origine puramente nazionale, che siano state oggetto di una particolare procedura di riconoscimento da parte della Commissione.

L’approccio globale

Un nuovo traguardo è stato raggiunto nel 1993 con la Decisione del Consiglio 93/446/CEE che ha introdotto il Sistema Modulare identificando in modo univoco i principi e le procedure per la valutazione di conformità CE e l’apposizione della marcatura CE. La valutazione di conformità CE può essere eseguita utilizzando uno o più dei seguenti moduli, secondo quanto previsto dalla direttiva di riferimento:

Modulo A (Controllo di fabbricazione interno)
Modulo B (Esame CE del tipo)
Modulo C (Conformità al tipo)
Modulo D (Garanzia qualità produzione)
Modulo E (Garanzia qualità prodotti)
Modulo F (Verifica su prodotto)
Modulo G (Verifica di un unico prodotto)
Modulo H (Garanzia qualità totale)
Tutti i moduli richiedono l’intervento di un Ente terzo detto Organismo Notificato, tranne il Modulo A.

coprono solo gli aspetti giuridici,
si focalizzano sulle esigenze essenziali di sicurezza,
introducono il principio di presunzione di conformità per i prodotti marcati CE e accompagnati da Dichiarazione di Conformità;
rinviano all’uso volontario delle norme tecniche armonizzate;
attribuiscono al fabbricante (o al suo mandatario) la responsabilità di rilasciare la Dichiarazione di Conformità CE e apporre la marcatura CE.
Categorie di prodotti per cui il CE è obbligatorio

acciaio
calcestruzzo
D M
gli apparecchi a gas
gli ascensori
gli aspetti tecnici del Marchio e della Marcatura CE
gli strumenti di pesatura
i cancelli, le porte e le chiusure in genere
i dispositivi di protezione individuale (dpi)
i dispositivi medici
i gioc

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